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Sez. 3, Sentenza n. 6318 del 22/04/1998 Ud. (dep. 29/05/1998) Rv. 210967 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni in zona sismica - Reato previsto dall'art. 3 legge 2 febbraio 1974 n.64 - Natura - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Fine dell'attività edilizia.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210967-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia il reato di inosservanza delle norme tecniche della legislazione antisismica, di cui all'art 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 si esaurisce con il completamento della costruzione, momento in cui cessa la permanenza del reato.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)