Sez. 3, Sentenza n. 6318 del 22/04/1998 Ud. (dep. 29/05/1998) Rv. 210967 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni in zona sismica - Reato previsto dall'art. 3 legge 2 febbraio 1974 n.64 - Natura - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Fine dell'attività edilizia.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia il reato di inosservanza delle norme tecniche della legislazione antisismica, di cui all'art 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 si esaurisce con il completamento della costruzione, momento in cui cessa la permanenza del reato.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)