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Sez. 3, Sentenza n. 11325 del 12/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 202942 - 01

Edilizia - In genere | Costruzioni in zona sismica - Reati previsti dagli artt. 17 e 18 in riferimento all'art. 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 - Natura - Reati istantanei - Momento della consumazione - Inizio dei lavori senza aver preventivamente richiesto le prescritte autorizzazioni o fatto i necessari preavvisi - Reato previsto dall'art. 3 in riferimento all'art. 20 della stessa legge - Natura - Reato permanente - Fine dell'attività edilizia - Cessazione della permanenza - Ripresa dell'attività edilizia - Nuova contestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202942-01

Edilizia - In genere

In materia di costruzione in zona sismica, mentre i reati previsti dagli artt. 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (omessa richiesta di autorizzazione all'ufficio tecnico della regione o del genio civile) e dagli artt. 17 e 20 della stessa legge (omesso preavviso dell'inizio dell'attività all'ufficio del genio civile o alla regione) sono reati istantanei che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto procede all'attività di edificazione avendo omesso gli adempimenti richiesti. Invece il reato previsto dagli artt. 3 e 20, sempre della stessa legge, ha natura permanente e dura fino a che dura l'attività edilizia. Quando questa però sia cessata per decisione autonoma del soggetto agente o per l'intervento dell'autorità, la condotta deve ritenersi compiuta e l'eventuale ripresa dell'attività dovrà essere autonomamente contestata con una nuova iniziativa da parte dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)