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Sez. 5, Sentenza n. 10201 del 18/01/2013 Cc. (dep. 04/03/2013) Rv. 254788 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Scissione mediante costituzione di nuova società - Trasferimento di ingenti risorse a quest'ultima - Distrazione - Necessaria configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254788-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costituzione di nuova società, l'assegnazione a quest'ultima di rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la società scissa venga successivamente dichiarata fallita, dovendosi invece tenere conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la stessa al momento della scissione, nonché del fatto che tale condotta non è necessariamente idonea a porre in pericolo gli interessi dei suoi creditori, atteso che ai medesimi è attribuito il potere di opporsi al progetto di scissione e che i loro diritti sono comunque salvaguardati dalla disposizione di cui all'art. 2506 quater, comma terzo, cod. civ. che stabilisce la responsabilità solidale, nei limiti dell'attivo trasferito, della nuova società per i debiti di quella scissa non ancora soddisfatti al momento della scissione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)