Sez. 5, Sentenza n. 15715 del 28/11/2013 Cc. (dep. 08/04/2014) Rv. 262762 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Scissione mediante costituzione di nuova società (cosiddetta "bad company") - Trasferimento di ingenti risorse a quest'ultima - Distrazione - Configurabilità - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento di tutti gli elementi attivi alla società beneficiaria, in quanto tale manovra assume i connotati dell'operazione distrattiva per l'assenza di un concreto vantaggio economico e per l'impossibilità di continuare l'attività di impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)