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Sez. 3, Sentenza n. 2576 del 05/12/1970 (Rv. 348934 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - RINNOVAZIONE TACITA DI LOCAZIONE SUCCESSIVA AL PIGNORAMENTO ED ANTERIORE ALLA VENDITA FORZATA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348934-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - RINNOVAZIONE TACITA DI LOCAZIONE SUCCESSIVA AL PIGNORAMENTO ED ANTERIORE ALLA VENDITA FORZATA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NECESSITA.*

Anche per la rinnovazione tacita della locazione di immobile, successiva al pignoramento ed anteriore alla vendita forzata, occorre l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Invero, la rinnovazione tacita della locazione integra il perfezionarsi di un nuovo negozio giuridico bilaterale, sicche, ove trattisi di immobile pignorato, non vi e ragione per far capo ad una disciplina diversa da quella dettata genericamente per la locazione dall'art 560 cod proc civ comma secondo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)