Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 25/02/1999 (Rv. 523626 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Rinnovazione tacita di locazione successiva al pignoramento - Autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
La rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuridico bilaterale, sicché, ove l'immobile in questione sia pignorato, si richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'art. 560 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)