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Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 25/02/1999 (Rv. 523626 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Rinnovazione tacita di locazione successiva al pignoramento - Autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523626-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

La rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuridico bilaterale, sicché, ove l'immobile in questione sia pignorato, si richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'art. 560 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)