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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22711 del 02/11/2011 (Rv. 619921 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2011-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619921-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

In pendenza di procedimento di esecuzione forzata, la rinnovazione del contratto di locazione dell'immobile pignorato deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 cod proc. civ., essendo inopponibile all'aggiudicatario qualsiasi forma di rinnovazione tacita dovuta a mancata disdetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 2923, Cod. Proc. Civ. art. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)