Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22711 del 02/11/2011 (Rv. 619921 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
In pendenza di procedimento di esecuzione forzata, la rinnovazione del contratto di locazione dell'immobile pignorato deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 cod proc. civ., essendo inopponibile all'aggiudicatario qualsiasi forma di rinnovazione tacita dovuta a mancata disdetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 2923, Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)