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Sez. 3 - , Sentenza n. 43178 del 15/05/2018 Ud. (dep. 01/10/2018) Rv. 274206 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 - Soggetti attivi – Proprietario committente dei lavori – Responsabilità omissiva – Presupposti.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274206-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti dalla legge per l'esecuzione di interventi edilizi in zone sismiche e, quindi, anche dal proprietario committente delle opere che abbia omesso di vigilare sull'attività del professionista incaricato del deposito presso gli uffici competenti del progetto antisismico.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)