Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 20/12/2011 Ud. (dep. 20/02/2012) Rv. 252021 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Omesso deposito del progetto - Reato di cui agli artt. 17 e 20 legge n. 64 del 1974 - Soggetto attivo - Direttore dei lavori - Configurabilità.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
Il reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica (artt. 17 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64) può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto e, quindi, anche dal direttore dei lavori che non abbia controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)