Sez. 3, Sentenza n. 35387 del 24/05/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv. 237537 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Reato di cui all'art. 20 L. n. 64 del 1974 - Soggetto attivo - Individuazione.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
Il reato di cui all'art. 20 L. n. 64 del 1974, potendo essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo di deposito del progetto delle opere realizzate in zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)