Sez. 2, Sentenza n. 300 del 07/02/1972 (Rv. 356149 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La decisione del giudice di merito che si discosta dal parere espresso dal consulente tecnico e censurabile in Sede di legittimita ove il giudice venga meno all'Obbligo di fornire un'adeguata motivazione delle ragioni che l'inducono a dissentire dal predetto parere. E poiche la motivazione possa ritenersi immune da vizi logici e necessario che il giudice dimostri di aver valutato anche gli argomenti sui quali il consulente, di cui non condivide le conclusioni, ha fondato il proprio parere e dia ragione del proprio avviso con la specifica indicazione dei motivi del dissenso si da rendere possibile il controllo della carenza, adeguatezza e logicita della ragione del decidere. (Conf 1118'71, mass n 351191; 818'71, mass n 350652; 630'71, mass n 350348).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)