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Sez. 2, Sentenza n. 630 del 08/03/1971 (Rv. 350348 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350348-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*

Il giudice non e vincolato dal parere espresso dal consulente tecnico, ma del suo convincimento e del suo dissenso da tale parere deve dare adeguata motivazione, mediante l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi probatori e dei difformi criteri di valutazione delle risultanze processuali nonche degli argomenti logici e giuridici dei quali intenda avvalersi per confortare, sul piano della coerenza e della logica giuridica, la sua decisione. (Conf 1466'70, mass n 347305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)