Sez. 2, Sentenza n. 630 del 08/03/1971 (Rv. 350348 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Il giudice non e vincolato dal parere espresso dal consulente tecnico, ma del suo convincimento e del suo dissenso da tale parere deve dare adeguata motivazione, mediante l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi probatori e dei difformi criteri di valutazione delle risultanze processuali nonche degli argomenti logici e giuridici dei quali intenda avvalersi per confortare, sul piano della coerenza e della logica giuridica, la sua decisione. (Conf 1466'70, mass n 347305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)