Sez. 1, Sentenza n. 818 del 24/03/1971 (Rv. 350652 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Il giudice non e vincolato dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico, ma e tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso, mediante l'indicazione delle nozioni, dei dati e degli elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata. (Conf 1466'70, mass n 347305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)