Sez. 1, Sentenza n. 21712 del 26/10/2015 (Rv. 637679 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Deduzione in Cassazione della violazione o falsa applicazione della legge straniera - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE
L'interpretazione della legge straniera, al pari di quella nazionale, rientra alla competenza istituzionale della Corte di cassazione nell'esercizio della funzione di nomofilachia, sicché, ove essa (nella specie, l'art. 1965 del codice civile francese) si applichi al rapporto controverso (nella specie, per il combinato disposto dell'art. 57 della l. n. 218 del 1995, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, e dell'art. 4 di detta Convenzione, laddove dispone che in mancanza di una scelta delle parti il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto), è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)