Sez. 4, Ordinanza n. 2051 del 18/11/1968 Cc. (dep. 11/01/1969) Rv. 109942 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE -PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE -DEL GIUDICE DI APPELLO CHE RIMETTA GLI ATTI AL PRIMO GIUDICE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA FATTO RITENUTO E FATTO CONTESTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE -PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE -DEL GIUDICE DI APPELLO CHE RIMETTA GLI ATTI AL PRIMO GIUDICE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA FATTO RITENUTO E FATTO CONTESTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Non e ricorribile per Cassazione, per il principio della tassativita delle impugnazioni, il provvedimento (ordinanza o sentenza) con cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.477 cod.proc.pen., il giudice dell'appello da atto essere risultato nel dibattimento che il fatto e diverso da quello enunciato nell'atto di contestazione dell'accusa, annulla la sentenza di primo grado e dispone la trasmissione degli Atti al P. m., in quanto 'trattasi di un provvedimento che ha un contenuto meramente processuale ed ordinatorio e che non lede, anzi ripristina i diritti della difesa, si da non poter rientrare tra i provvedimenti impugnativi ai sensi dell'art.111 della Costituzioné. (Conf.107154, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)