Sez. 1, Sentenza n. 3400 del 14/12/1973 (Rv. 367355 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA ACCOMPAGNATI DA TRADUZIONE RITENUTA IDONEA DAL GIUDICE E NON CONTESTATA DALLA CONTROPARTE - NOMINA DEL TRADUTTORE - OBBLIGATORIETA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA ACCOMPAGNATI DA TRADUZIONE RITENUTA IDONEA DAL GIUDICE E NON CONTESTATA DALLA CONTROPARTE - NOMINA DEL TRADUTTORE - OBBLIGATORIETA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non siano in lingua italiana, l'art 123 cod proc civ non obbliga, ma faculta il giudice a nominare un traduttore; del quale, pertanto, puo farsi a meno qualora il documento prodotto sia accompagnato da una traduzione che, esibita dalla parte e ritenuta idonea dal giudice di merito, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte. (nella specie, trattandosi di procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante dell'attrice, una 'ditta statalè ungherese, con attestazione degli scopi istituzionali di questa e della qualita nonche dei poteri del rappresentante legale, con traduzione da parte di organo ufficiale ungherese e sua certificazione di conformita della traduzione all'originale, la convenuta aveva sollevato solo generiche e soggettive riserve circa la fedelta della traduzione, ma aveva poi dedotto in Cassazione l'inattendibilita della procura predetta sia in ordine alla lingua in cui era redatta, sia con riguardo ai poteri del legale rappresentante che l'aveva rilasciata. La SC, nel rigettare tali deduzioni, ha enunciato il principio di cui in massima). (Conf 1266/72, mass n 357776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)