Sez. 3, Sentenza n. 11884 del 21/02/2014 Ud. (dep. 12/03/2014) Rv. 258704 - 01
ACQUE | Scarico di acque reflue industriali - Art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Sostanze non indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 - Reato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
ACQUE
L'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010, prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato D.Lgs., con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 133, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'Allegato 5. (Fattispecie relativa a sostanze di COD, solidi sospesi e PH).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 5, Legge 25/02/2010 num. 36 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)