Sez. 3, Sentenza n. 19753 del 19/04/2011 Cc. (dep. 19/05/2011) Rv. 250338 - 01
ACQUE | Scarico con superamento dei limiti tabellari - Sostanze non indicate nelal tabella 5 dell'allegato 5 - Reato - Esclusione - Fattispecie.
ACQUE
In tema di scarico di acque reflue industriali, successivamente alla modifica dell'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera della legge n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna intervenuta con riguardo alle sostanze di azoto ammoniacale, BOD5, COD, grassi e oli animali e vegetali, non comprese nella citata tabella).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 5, Decreto Legisl. 25/02/2010 num. 36 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)