Sez. L, Sentenza n. 2731 del 12/02/2004 (Rv. 570085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Procedimento logico da seguire ai fini dell'inquadramento del lavoratore - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. La prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione sia posta dal contratto collettivo di diritto comune; le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici.(Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la motivazione del giudice di merito, il quale aveva respinto la domanda di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di assistente di stazione ad essere inquadrati nella qualifica di tecnico di stazione, rilevando tra l'altro che gli elementi distintivi tra fermata e stazione risiedevano soprattutto nel fatto che nelle stazioni esistono segnali di protezione al fine di consentire la precedenza tra i treni nello stesso senso o in senso opposto sullo stesso binario, circostanza mancante nelle fermate alle quali erano addetti i lavoratori ricorrenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)