Sez. L, Sentenza n. 4508 del 26/03/2003 (Rv. 561478 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Determinazione dell'inquadramento del lavoratore - Accertamento in fatto dell'attività svolta - Individuazione delle qualifiche e categorie contrattuali - Raffronto tra i due accertamenti - Necessità - Fattispecie relativa a impiegato delle Ferrovie dello Stato svolgente attività di traduttore e all'inquadramento del medesimo nel settimo o nell'ottavo livello.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato è necessario in primo luogo individuare i criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo di categoria, quindi accertare le attività svolte in concreto dal dipendente, ed infine provvedere al raffronto tra tali mansioni e le previsioni della disciplina del rapporto. (In applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito il quale, al fine dell'inquadramento di un dipendente delle FFSS che aveva svolto attività di interprete e traduttore di testi di lingua tedesca interessanti il servizio ferroviario nel settimo o nell'ottavo livello, aveva tout court ricondotto le attività svolte dal dipendente tra quelle qualificate di studio, sussumibili nell'ottavo livello, senza considerare che le attività dell'ottavo livello o erano inquadrabili in area dirigenziale, o dovevano consistere in attività particolarmente qualificate di studio, progettazione e ricerca, e che quindi era necessario indagare più approfonditamente sulle attività in concreto svolte dal dipendente, e motivare specificatamente sul punto, per verificare se egli fosse qualificabile come semplice traduttore o se l'attività svolta fosse di tale complessità da giustificare l'inserimento nell'ottavo livello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)