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Sez. L, Sentenza n. 6560 del 11/05/2001 (Rv. 546605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Procedimento logico da seguire ai fini dell'inquadramento del lavoratore - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. La prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione sia posta dal contratto collettivo di diritto comune; le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con affermazione ritenuta affetta sia da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sia da vizio di motivazione insufficiente, aveva attribuito ad un lavoratore di quindici anni alla sua prima esperienza lavorativa, che si era limitato a montare un banco di vendita e a provvedere alla vendita, l'inquadramento nel V livello del CCNL 18 marzo 1983 del settore commercio, omettendo di indagare sul significato delle clausole contrattuali richiamate - e, in particolare, dell'art. 3 del CCNL cit. - e, quindi, di considerare che oltre al V livello, proprio dei lavoratori qualificati, era stato previsto, per coloro che svolgevano mansioni richiedenti il possesso di semplici conoscenze pratiche, il VI livello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)