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Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 28/03/2001 (Rv. 545230 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Artigiano - Identificazione della impresa artigiana - Riferimento all'art. 2083 cod. civ. - Necessità - Requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985 come modificata dalla legge n. 133 del 1997 - Rilevanza ai soli fini della fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno - Conseguenze - Iscrizione all'albo di impresa artigiana effettuata ai sensi della predetta legge n. 443 del 1985 - Influenza "ex se" ai fini della esclusione dall'assoggettamento a procedura concorsuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545230-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE

La legge 8 agosto 1985, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n.133, detta criteri utili a definire la natura artigiana di un'impresa esclusivamente ai fini dell'ammissione della stessa alla fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno. Tali criteri non assurgono, pertanto, a principi generali idonei a sovrapporsi alla regolamentazione codicistica, e, in particolare, alla disciplina posta dall'art. 2083 cod. civ., con la conseguenza che solo a quest'ultima, e non alla richiamata legislazione speciale, può farsi riferimento per la soluzione dei problemi insorgenti in materia fallimentare. Pertanto, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva nei limiti suindicati, non assume influenza determinante "ex se" ai fini della esclusione dall'assoggettabilità alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 20/05/1997 num. 133, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)