Sez. 2, Sentenza n. 8620 del 02/10/1996 (Rv. 499867 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Sottoscrizione personale della parte in calce o in margine di uno degli atti di cui all'art. 83 cod. proc. civ. accompagnata da quella del procuratore - Conferimento della procura ed autenticazione della firma di parte - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Il rilascio della procura in calce o a margine dell'atto non richiede espressioni solenni, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà. Pertanto, la sottoscrizione personale della parte nell'atto di citazione o di impugnazione, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore, può anche valere, considerate tutte le circostanze, a significare la volontà della parte di conferire la procura e la volontà del procuratore "ad litem" di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente e di sottoscrivere l'atto (nella specie si è ritenuto che l'attribuzione della qualifica di procuratore alle liti al procuratore esercente del distretto della Corte di appello, contenuta nella epigrafe dell'atto di appello sottoscritto anche dal procuratore "ad negotia" della parte, fosse sufficiente per conferire il mandato al predetto procuratore che, con la sua sottoscrizione, aveva, a sua volta autenticato la firma del rappresentante della parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)