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Sez. 1, Sentenza n. 1226 del 19/02/1990 (Rv. 465409 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465409-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il decreto di revoca degli amministratori di una società e di nomina, in loro vece, di un amministratore giudiziario, emesso dalla Corte di appello, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., a seguito di reclamo contro un provvedimento del tribunale, è insuscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., trattandosi di un atto di giurisdizione volontaria, disposto nell'interesse della società ad una corretta amministrazione ed inidoneo a risolvere conflitti coinvolgenti posizioni di diritto soggettivo. (Conf 6420/87, mass n 454938; (Conf 60/85, mass n 438262).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)