Sez. 1, Sentenza n. 60 del 15/01/1985 (Rv. 438262 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - NATURA - ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - REVOCA DI AMMINISTRATORI E SINDACI - IRRILEVANZA - RICORSO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - NATURA - ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - REVOCA DI AMMINISTRATORI E SINDACI - IRRILEVANZA - RICORSO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
I provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria a norma dello art. 2409 cod. civ. per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni, sono Atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengano, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e dei sindaci, essendo questa disposta nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, non in quanto nei confronti degli amministratori vengano fatti valere dei diritti soggettivi da parte di altri soggetti. Tali provvedimenti, quindi, in quanto solo "strumentali" e "cautelari" sono inidonei, anche sotto tale profilo, ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, e sono pertanto insuscettibili di ricorso per Cassazione ex art. 111 cost..*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)