Sez. 1, Sentenza n. 8868 del 10/10/1996 (Rv. 500048 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Decreto della Corte d'appello di revoca dell'amministratore sociale e nomina dell'amministratore giudiziario - Impugnabilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il decreto di revoca degli amministratori di una società e di nomina, in loro vece, di un amministratore giudiziario, emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., a seguito di reclamo contro un provvedimento del tribunale, è insuscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di un atto di giurisdizione volontaria, disposto nell'interesse della società ad una corretta amministrazione ed inidoneo a risolvere i conflitti coinvolgenti posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)