Sez. 3, Sentenza n. 2588 del 18/03/1994 (Rv. 485781 - 01)
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Ordinanza adottata da un giudice diverso da quello che dirige la procedura esecutiva - Nullità.
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione
Poiché a norma degli artt. 623 e 615 cod. proc. civ. in collegamento con l'art. 615, secondo comma stesso codice, legittimato a provvedere alla sospensione dell'esecuzione è il giudice, cui è affidata la direzione della procedura esecutiva, l'ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice, ancorché appartenente allo stesso Ufficio giudiziario, è affetta da nullità, perché infirmata da un vizio che attiene alla costituzione del giudice (art. 158 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)