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Sez. L, Sentenza n. 6882 del 03/07/1999 (Rv. 528267 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Successiva produzione di scrittura privata non precedentemente indicata negli atti già notificati - Obbligo di notificazione del verbale - Sussistenza - Successiva produzione di scrittura già indicata ma non materialmente conferita al processo - Obbligo di notificazione del verbale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528267-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

La disposizione dell'art. 292 cod. proc. civ. nel testo emendato a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 317 del 18 giugno 1989, a tenore della quale va notificato, alla controparte rimasta contumace, il verbale in cui si dia atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati, ha a suo presupposto la circostanza per cui - per l'appunto - la scrittura privata non risultasse indicata in precedenti atti notificati al contumace, laddove invece resta irrilevante il profilo per cui - eventualmente - la scrittura, benché indicata in tali precedenti atti, non fosse stata - in concreto - effettivamente ed immediatamente prodotta nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)