Sez. 3, Sentenza n. 22644 del 11/12/2012 (Rv. 624687 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Istanza di sospensione - Riserva in favore del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Successiva fase di merito - Insussistenza di un'analoga riserva - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizione all'esecuzione, mentre la fase sommaria prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., istituzionalmente destinata alla delibazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, è indefettibilmente riservata al giudice dell'esecuzione, non sussiste analoga riserva per la fase di merito della detta opposizione, sicchè né tale fase, né la sentenza che la conclude sono viziate, ove la prima sia stata tenuta e la seconda sia stata pronunciata da un giudice diverso da quello investito delle funzioni tabellari di giudice dell'esecuzione, in servizio presso lo stesso ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)