Sez. 1, Sentenza n. 2205 del 17/10/1988 Cc. (dep. 16/11/1988) Rv. 179720 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI PER L'EMISSIONE - SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - OGGETTO - CASO DI SPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI PER L'EMISSIONE - SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - OGGETTO - CASO DI SPECIE.*
L'apprezzamento degli elementi di accusa ai fini della privazione della libertà personale dell'imputato è certo diverso da quello richiesto per fondare una sentenza di condanna. Tuttavia il sacrificio della libertà deve essere imposto, pur sempre, dal rigoroso rispetto della finalità riconosciuta alla custodia cautelare, senza perdere di mira l'esigenza di rispettare la presunzione costituzionale di non colpevolezza. Da ciò consegue che possono essere legittimamente posti a base del provvedimento di cattura soltanto indizi tali da far apparire altamente probabile una pronuncia di condanna a carico dell'imputato, per il reato di cui è chiamato a rispondere. Il controllo di legittimità su tale provvedimento non ha per oggetto la sussistenza e la consistenza di tali elementi probatori, sibbene la coerenza logica del giudizio emesso dal giudice circa la idoneità a sorreggere una valutazione globale di colpevolezza, ove, sulla base di altrettanti validi elementi di prova successivamente acquisiti, non se ne dimostri l'inconsistenza e la inaffidabilità. (nella specie la S.C. ha annullato un mandato di cattura emesso sulla base di una fonte indiziaria consistente nella dichiarazione di un "pentito" il quale aveva riferito che il padre dell'indiziato, nel presentargli il figlio nel corso di un incontro occasionale, lo aveva definito "uomo d'onore"; si è al riguardo osservato che la indagine, ai fini della emissione del provvedimento, non può essere limitata all'accertamento della veridicità dell'avvenuta propalazione, ma deve estendersi alla propalazione della propalazione, onde intendere il significato della frase, il motivo per cui è stata pronunciata e, quindi la sua serietà). (V mass n 102910; (V mass n 137299; (V mass n 156618; (V mass n 163398; (V mass n 170568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)