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Sez. U, Sentenza n. 2432 del 14/03/1994 (Rv. 485699 - 01)

Acque - Tribunali delle Acque pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Competenza in grado d'appello - Procedimento | Sentenza appellabile all'esito di giudizio contumaciale - Illegittimità costituzionale dell'art. 183 R.D. n. 1775 del 1933 ex sentenza n. 223 del 1993 - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione - Ordinaria normativa del codice di procedura civile - Operatività.
Stato
decisa il 1994-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485699-01

Acque - Tribunali delle Acque pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Competenza in grado d'appello - Procedimento

La produzione nel corso del giudizio di gravame della autorizzazione dell'ente pubblico a stare in giudizio non elimina le conseguenze legittimamente tratte dal giudice di primo grado, nel provvedere alla dichiarazione di contumacia dell'ente stesso, dal difetto della detta produzione e, pertanto, trattandosi di sentenza appellabile davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la circostanza della sua pronuncia all'esito di giudizio contumaciale, determinandone l'assoggettamento al regime temporale di impugnabilità delineato dall'art. 183 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, impone di tenere conto della sentenza n. 223 del 1993, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma, nella parte in cui prevede, per la parte contumace, la decorrenza del termine di impugnazione dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del dispositivo della decisione. Con la conseguente applicabilità dell'ordinaria normativa del codice di procedura civile, cui rinvia in via generale l'art. 208 dello stesso R.D. n. 1775 del 1933.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)