Sez. 1, Sentenza n. 8621 del 05/08/1995 (Rv. 493585 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Sanatoria del difetto di capacità successivamente al rilievo da parte del giudice di tale difetto - Possibilità - Esclusione - Giudizio di legittimità - Produzione di documentazione attestante il rilascio di autorizzazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di curatore del fallimento non autorizzato dal giudice delegato a stare in giudizio.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE
Qualora non sia stata prodotta da parte dell'appellato fallimento l'autorizzazione del giudice delegato al curatore a stare in giudizio, la possibilità di sanare il difetto di capacità processuale mediante la successiva produzione dell'autorizzazione è preclusa quando il giudice di appello abbia rilevato il difetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ., dichiarando la contumacia del fallimento. In sede di legittimità non è consentito produrre documentazione attestante il tempestivo rilascio dell'autorizzazione da parte del giudice delegato, dati i limiti al deposito di documenti fissati dall'art. 372 cod. proc. civ., né è sindacabile il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di rimettere gli atti all'istruttore per l'acquisizione dell'autorizzazione a stare in giudizio che non sia stata tempestivamente prodotta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)