Sez. 2, Sentenza n. 3715 del 16/08/1989 (Rv. 463638 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - RILASCIO DOPO LA SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE DI PROPOSIZIONE - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - RILASCIO DOPO LA SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE DI PROPOSIZIONE - VALIDITÀ.*
L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della Costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire od essere prodotta anche nel corso del giudizio, con efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza e che, inoltre, il vizio di autorizzazione a proporre impugnazione resta sanato con effetto retroattivo, ancorché l'autorizzazione, la cui produzione è consentita fino all'udienza di discussione davanti al collegio, intervenga dopo che sia scaduto il termine per proporre l'impugnazione stessa. (V 6784/86, mass n 448905; (V 494/85, mass n 438702; (V 1936/83, mass n 426778; (V 6315/83, mass n 431061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)