Sez. L, Sentenza n. 4390 del 14/10/1977 (Rv. 387981 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA DI ANZIANITA - NATURA - PAGAMENTO DA PARTE DEL FONDO SPECIALE GESTITO DALL'INPS - CONSEGUENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO PROPOSTA DALL'ASSISTITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PREDETTO FONDO - SUSSISTENZA - OMISSIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E FISSAZIONE DEL TERMINE PER PRESENTARE TAL RICORSO - OBBLIGO DEL GIUDICE - PROCEDIMENTI PENDENTI IN FASE DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA DI ANZIANITA - NATURA - PAGAMENTO DA PARTE DEL FONDO SPECIALE GESTITO DALL'INPS - CONSEGUENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO PROPOSTA DALL'ASSISTITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PREDETTO FONDO - SUSSISTENZA - OMISSIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E FISSAZIONE DEL TERMINE PER PRESENTARE TAL RICORSO - OBBLIGO DEL GIUDICE - PROCEDIMENTI PENDENTI IN FASE DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
L'indennita di anzianita spettante al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo ha carattere previdenziale, oltreche retributiva, e deve essere corrisposta dal fondo speciale di cui all'art 316 RD n 1138 del 1936, gestito dall'INPS, con la conseguenza che in ogni controversia relativa all'indennita, ed iniziata dallo assistito, legittimato passivo deve ritenersi il fondo e non il datore di lavoro, a meno che non vengano affermate inadempienze contributive di quest'ultimo. Dalla natura previdenziale di queste controversie consegue che l'eventuale omissione del ricorso amministrativo (che, a norma del RDL n 1827 del 1935, deve precedere l'Azione giudiziaria) fa si che il giudice debba, a norma dell'art 443 cod proc civ, sospendere il giudizio e fissare all'attore il termine per la presentazione del ricorso. Detta norma opera anche nei procedimenti pendenti in fase di legittimita nel momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la Corte di Cassazione deve cassare, rinviando al giudice del merito, perche provveda alla sospensione del giudizio ed alla fissazione del termine suddetto. (V 3585/75, mass n 377781; (V 190/73, mass n 361986).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Proc. Civ. art. 459, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 316, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 908, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 1, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 3, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 25, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 33, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 36, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 39, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)