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Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 29/10/1971 (Rv. 354396 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - PROVA LIBERATORIA - CIRCOLAZIONE CONTRO LA SUA VOLONTA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO*
Stato
decisa il 1971-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354396-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - PROVA LIBERATORIA - CIRCOLAZIONE CONTRO LA SUA VOLONTA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO*

Non e sufficiente a vincere la presunzione di responsabilita del proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione la circostanza che questa sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), essendo, invece, necessario che essa abbia avuto luogo contro la sua volonta (prohibente domino), il che postula una volonta contraria che si manifesti in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione; comportamento consistente in Atti e fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate affinche la volonta del proprietario non resti frustrata. Tale diligenza deve essere, peraltro, valutata caso per caso, in base al criterio della normalita, richiedendosi un'attivita che si adegui al comune comportamento del diligens pater familias, senza che il proprietario del veicolo sia tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che la circolazione avvenisse ne di aver reso addirittura impossibile l'uso del veicolo da parte dei terzi. (nella specie, e stato ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilita del proprietario la circostanza che questi aveva asportato la chiavetta d'interruzione del circuito elettrico e chiuso gli sportelli dell'autoveicolo, parcheggiandolo in una via centrale. Si e, infine, escluso che la responsabilita del proprietario potesse essere fondata sul mancato ricovero del veicolo in un'autorimessa, in quanto le esigenze del traffico hanno reso necessario il parcheggio dei veicoli in luoghi pubblici per la Mancanza di garages sufficienti a contenerli tutti). (Conf 1729'64; 1635'64; 778'64; 591'60; 756'52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)