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Sez. U, Sentenza n. 22510 del 20/10/2006 (Rv. 595510 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Disciplina in vigore al momento della commissione dell'illecito - Applicabilità - Art. 18 del r. d.lgs n. 511 del 1946 - Intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 31 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Efficacia successiva al verificarsi dell'infrazione disciplinare - Fondamento - Illeciti amministrativi - Principi di legalità e di irretroattività - Illecito disciplinare - Applicazione della legge successiva più favorevole a violazioni commesse anteriormente - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595510-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, trova applicazione la disciplina vigente al momento del verificarsi dell'infrazione disciplinare contestata, dettata (nella specie) dall'art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, abrogato dall'art. 31 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con efficacia successiva al detto momento. Ciò in quanto, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, d'irretroattività e di divieto dell'applicazione dell'analogia comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge vigente al tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole, ed in quanto, in materia di illeciti disciplinari, non si applica il principio di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare, e non la disciplina posteriore più favorevole all'incolpato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 31, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)