Sez. U, Sentenza n. 15597 del 03/07/2009 (Rv. 609050 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 - Termine per l'esercizio dell'azione disciplinare - Decorrenza dall'acquisizione della notizia dell'illecito - Procedimenti disciplinari promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 per fatti commessi in data anteriore - Disciplina transitoria ex art. 32 bis del d.lgs. n. 109 - Applicabilità - Conseguenze - Art. 15 del d.lgs. n. 109 - Notizia dell'illecito "circostanziata" - Necessità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fatti commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ma oggetto di procedimento disciplinare successivo al 19 giugno 2006, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 59 del d.P.R. 19 giugno 1958, n. 916, che fa decorrere il termine per il promovimento dell'azione disciplinare dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, dovendosi applicare, per effetto dell'art. 32-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la norma "più favorevole" di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs., la quale, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, richiede, a differenza della previgente disposizione, che la notizia del fatto sia "circostanziata".
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)