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Sez. U, Sentenza n. 5453 del 06/03/2009 (Rv. 607094 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della P.A. - Individuazione - Controversie relative - Devoluzione al giudice amministrativo - Scelta della P.A. di adottare, quale criterio selettivo, il mero sorteggio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607094-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, per tali intendendosi quelle caratterizzate da una prima fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonchè dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, mirata ad operare la selezione in modo obbiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati, a nulla rilevando che, per tale seconda fase, l'Amministrazione abbia ritenuto (come, nella specie) di adottare, quale criterio selettivo, il mero sorteggio, modalità che, pur alquanto singolare, non snatura la natura concorsuale della procedura. (Fattispecie in tema di concorso di assistente sociale collaboratore presso il SERT della AUSL di Foggia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)