Sez. L, Sentenza n. 4361 del 13/10/1977 (Rv. 387954 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER CESSAZIONE DEI LAVORI E CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI ADIBIRE IL LAVORATORE IN MANSIONI EQUIVALENTI - TEMPORANEA UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE IN MANSIONI DIVERSE ED INFERIORI - GIUSTIFICATO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER CESSAZIONE DEI LAVORI E CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI ADIBIRE IL LAVORATORE IN MANSIONI EQUIVALENTI - TEMPORANEA UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE IN MANSIONI DIVERSE ED INFERIORI - GIUSTIFICATO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*
Il giustificato motivo di licenziamento, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, costituito dall'oggettiva cessazione dei lavori per i quali il dipendente sia stato assunto, e dall'impossibilita di adibirlo in mansioni equivalenti, non viene meno per il solo fatto che il dipendente medesimo, dopo detta cessazione, sia stato temporaneamente utilizzato in mansioni diverse ed inferiori, in quanto, in difetto di accordo novativo, il rapporto non puo proseguire con la dequalificazione del lavoratore e la sua destinazione a mansioni inferiori a quelle contrattualmente previste.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)