Sez. L, Sentenza n. 1536 del 07/03/1986 (Rv. 444906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - INDISPONIBILITÀ - LAVORATORE NON PIÙ IN GRADO DI SVOLGERE LE MANSIONI PRECEDENTI - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - INDISPONIBILITÀ - LAVORATORE NON PIÙ IN GRADO DI SVOLGERE LE MANSIONI PRECEDENTI - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
La nullità, ai sensi del secondo comma dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), di ogni fatto contrario alla disciplina dettata dalle precedenti Disposizioni dello stesso articolo, in tema di assegnazione ed immutabilità delle mansioni, non è riferibile anche all'ipotesi in cui la modifica in peius delle mansioni sia stata concordata nello interesse del lavoratore e al fine di evitare il licenziamento del medesimo, non più in grado, per ragioni di salute, di svolgere in modo adeguato le mansioni precedenti; infatti, in detta ipotesi, il patto concernente la diversa utilizzazione del lavoratore non è in contrasto con le esigenze di dignità e libertà della persona e configura, per il lavoratore, una soluzione più favorevole di quella - ispirata ad un'esigenza di mero rispetto formale della norma - rappresentata dal licenziamento con successiva riassunzione. (V 6126/81, mass n 416922; (V 4361/77, mass n 387954; (V 1556/76, mass n 380304; (Conf 2471/84, mass n 434497; (contra 6406/83, mass n 431143; (contra 4189/83, mass n 429129; (contra 3753/83, mass n 428663; (contra 2981/83, mass n 427895; (contra 1026/80, mass n 404484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)