Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 10/12/2004 Ud. (dep. 25/01/2005) Rv. 230667 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | False indicazioni nella dichiarazione sul valore aggiunto o sui redditi - Reato di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 74 del 2000 - Elementi costitutivi - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati finanziari, tra la pregressa disposizione di cui all'art. 4 lett a) della legge 7 agosto 1982 n. 516 e quella di cui all'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 si configura un'ipotesi di "abrogatio cum abolitione ex parte", atteso che sussiste coincidenza strutturale allorchè l'agente utilizzi documentazione contraffatta o alterata per supportare una infedele dichiarazione dei redditi o relativa all'imposta sul valore aggiunto, ma non assumono rilievo penale la esibizione della falsa documentazione, la allegazione della falsa documentazione in una dichiarazione di sostituto d'imposta, la sua utilizzazione nelle predette dichiarazioni senza superamento delle soglie di punibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)