Sez. 3, Sentenza n. 6676 del 02/06/1992 (Rv. 477496 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Pendenza - Comportamento di buona fede delle parti | Vendita o promessa di vendita di un bene sotto condizione sospensiva del rilascio di autorizzazioni amministrative - Obbligo del venditore o promittente di porre in essere tutte le attività da lui dipendenti per l'avveramento della condizione - Inadempimento - Effetti - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno - Accertamento del danno - Criteri - Fattispecie.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Pendenza - Comportamento di buona fede delle parti
Colui che si è obbligato o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art. 1358 cod. civ.), tutte le attività che da lui dipendono per l'avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni con la conseguenza che deve rispondere delle conseguenze dell'inadempimento di questa sua obbligazione contrattuale nei confronti dell'altra parte, alla quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguenti, da accertare secondo il criterio della regolarità causale, che consente di riconoscere il danno nel caso in cui, avuto riguardo alla situazione di fatto esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, debba ritenersi che la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo possibile il legittimo rilascio delle autorizzazioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile. (Nella specie trattavasi del contratto di locazione novennale di un terreno per l'esercizio di una stazione di autonoleggio da costruire a cura del conduttore, subordinato al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione dei manufatti, in concreto mancate a causa del rifiuto del locatore di sottoscrivere i documenti della relativa pratica amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)