Sez. 3, Sentenza n. 3084 del 03/04/1996 (Rv. 496773 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE | Vendita o promessa di vendita di un bene sotto condizione sospensiva del rilascio di autorizzazioni amministrative - Inadempimento - Effetti - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno - Accertamento del nesso causale tra inadempimento e danno - Criteri.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE
Allorquando, in un contratto di vendita o di promessa di vendita di un bene, la cui efficacia è condizionata al rilascio di autorizzazioni della P.A., una parte agisca per la risoluzione, allegando a fondamento della domanda che l'altra parte, nei confronti della quale viene altresì chiesto il risarcimento del danno, con il suo comportamento, ha impedito che fossero rilasciate le dette autorizzazioni, il giudizio sull'esistenza di un nesso di derivazione causale tra la mancata realizzazione della situazione futura ed incerta e l'inadempimento dell'obbligazione va condotto applicando l'art. 1223 cod. civ.. Pertanto, va considerato se, avuto riguardo alla situazione di fatto in cui il bene oggetto del contratto si trovava nel momento in cui s'è determinato l'inadempimento, il rilascio delle autorizzazioni amministrative sarebbe stato possibile in relazione alla normativa che le amministrazioni pubbliche competenti sarebbero state tenute ad applicare per concludere in modo legittimo il procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)