Sez. 1, Sentenza n. 20166 del 12/10/2004 (Rv. 577666 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità alla sola fase di decisione - Consecuzione del fallimento all'ammissione al concordato preventivo - Operatività del principio tra le due distinte procedure - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie; nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale è ontologicamente distinto in due fasi - la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione - tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase e ancor meno opera, in caso di dichiarazione di fallimento consecutiva all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riferimento al collegio che ha dichiarato il fallimento rispetto a quello davanti al quale le parti sono comparse nella procedura di concordato, trattandosi di procedura distinta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)