Sez. 1, Sentenza n. 19216 del 30/09/2005 (Rv. 585620 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità alla sola fase di decisione - Conseguenze - Giudice delegato all'audizione delle parti - Relazione finale a collegio diverso da quello delegante - Violazione del principio - Sussistenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie; sicché nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale è strutturalmente articolato in due fasi - di cui la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione - tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase, e non alla prima, con la conseguenza che non sussiste violazione dello stesso allorché il giudice delegato all'audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)