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Sez. 1, Sentenza n. 9966 del 02/03/1978 Ud. (dep. 21/07/1978) Rv. 139804 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE NEL DIBATTIMENTO - MERO ACCERTAMENTO DI FATTO - OSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE PER LE RICOGNIZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139804-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE NEL DIBATTIMENTO - MERO ACCERTAMENTO DI FATTO - OSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE PER LE RICOGNIZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*

Costituisce accertamento di fatto, non soggetto alle forme previste nell'art 360 cod proc pen, e non atto di ricognizione personale, la diretta indicazione dell'imputato da parte del testimone nel dibattimento, e tale accertamento deve ritenersi rituale quando il testimone abbia gia veduto l'imputato in tale veste precedentemente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)