Sez. 1, Sentenza n. 9966 del 02/03/1978 Ud. (dep. 21/07/1978) Rv. 139804 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE NEL DIBATTIMENTO - MERO ACCERTAMENTO DI FATTO - OSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE PER LE RICOGNIZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE NEL DIBATTIMENTO - MERO ACCERTAMENTO DI FATTO - OSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE PER LE RICOGNIZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*
Costituisce accertamento di fatto, non soggetto alle forme previste nell'art 360 cod proc pen, e non atto di ricognizione personale, la diretta indicazione dell'imputato da parte del testimone nel dibattimento, e tale accertamento deve ritenersi rituale quando il testimone abbia gia veduto l'imputato in tale veste precedentemente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)