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Sez. 4, Sentenza n. 3500 del 01/02/1989 Ud. (dep. 06/03/1989) Rv. 180707 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ATTI PRELIMINARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - TESTIMONE - INDICAZIONE DELL'AUTORE DI UN REATO - OBBLIGO DI VALUTARE LA DICHIARAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180707-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ATTI PRELIMINARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - TESTIMONE - INDICAZIONE DELL'AUTORE DI UN REATO - OBBLIGO DI VALUTARE LA DICHIARAZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema di valutazione della prova, qualora nel corso delle indagini preliminari di polizia un teste, occasionalmente vedendolo, al di fuori di formale atto di ricognizione, abbia riconosciuto l'autore di un reato, per tale indicandolo, spetta al giudice del merito valutare l'attendibilità della dichiarazione, costituendo essa un elemento di prova legittimamente acquisito al processo, liberamente apprezzabile ma non ignorabile. (V mass n 168445, ed ivi citate; (V mass n 168446, ed ivi citate; (Conf mass n 169689, sulla prima parte; (Conf mass n 139804, sulla prima parte; (Conf mass n 169690, sulla seconda parte; (Conf mass n 139805, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)