Sez. 4, Sentenza n. 3735 del 11/01/1989 Ud. (dep. 10/03/1989) Rv. 180759 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - PARTE LESA - RICONOSCIMENTO INFORMALE DI IMPUTATO - UTILIZZABILITÀ - AMMISSIBILITÀ - ATTENDIBILITÀ - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RAGIONE - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - PARTE LESA - RICONOSCIMENTO INFORMALE DI IMPUTATO - UTILIZZABILITÀ - AMMISSIBILITÀ - ATTENDIBILITÀ - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RAGIONE - FATTISPECIE.*
In tema di motivazione, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice può attribuire valore probatorio concreto, ai fini del giudizio di colpevolezza, anche al riconoscimento non formale effettuato nel corso delle indagini di polizia giudiziaria; in tal caso, la certezza della prova non deriva da una ricognizione in senso tecnico (la cui validità formale è condizionata all'adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 360, 304 bis e ter codice di procedura penale), bensì dalla attendibilità attribuita alla deposizione di colui che ha effettuato il riconoscimento. (fattispecie in cui il giudice del merito aveva attribuito attendibilità al riconoscimento effettuato dalla parte lesa ritenuta persona matura e responsabile, dichiaratasi certa della identificazione dell'imputato e di un correo). (Conf mass n 169690; (Conf mass n 169689; (Conf mass n 139804; (Conf mass n 139805).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)