Sez. 3, Sentenza n. 8854 del 25/05/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155464 - 01
IDROCARBURI - OLII MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - RATIO DELLA DISPOSIZIONE.*
IDROCARBURI - OLII MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - RATIO DELLA DISPOSIZIONE.*
Colui che trasporta olio minerale senza certificato di provenienza (o con certificato scaduto, falso o alterato) commette il reato previsto dall'art. 15 legge n. 271/57 per il fatto che pone il fisco in condizione di non esercitare il controllo che deve essere continuo, trattandosi di merce che, per la sua fungibilità, non consente, fuori del deposito, la prova della sua identità e, quindi, di stabilire se sia stato adempiuto il debito d'imposta. (Conf mass n 116221 (Conf mass n 152532 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)