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Sez. 3, Sentenza n. 2090 del 09/10/1981 Ud. (dep. 01/03/1982) Rv. 152532 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - RIFERIMENTO AL CARICO COMPLESSIVO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152532-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - RIFERIMENTO AL CARICO COMPLESSIVO - OBBLIGATORIETÀ.*

Il reato di cui agli articoli 5 e 15, primo comma, del decreto legge 5 maggio 1957 n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957 n. 474, che punisce la circolazione dello olio minerale fluido in quantità superiore di dieci quintali senza il certificato di provenienza, sussiste tutte le volte che si esegue il trasporto di olio minerale per un quantitativo superiore ai dieci quintali senza che tale trasporto sia interamente coperto dal certificato di provenienza. Lo scopo del suddetto certificato, che è quello di assicurare un continuo controllo di ogni movimento della merce in relazione all'adempimento del debito di imposta, viene infatti frustrato qualora esso, copra soltanto una parte dell'olio minerale trasportato. (Conf mass n 134108; (Conf mass n 130962; (Conf mass n 125868; (Conf mass n 116221).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)